Chi non ha mai sperato di ricevere qualcosa in donazione? Andiamo a vedere le caratteristiche di questo particolare rapporto giuridico. Nel Codice civile la donazione è definita come il contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. Colui il quale dona deve avere piena capacità di disporre dei propri beni, deve avere quindi la capacità di agire. Sono infatti invalide le donazioni fatte da minorenni, interdetti e inabilitati. Coloro i quali ricevono una donazione, invece, possono essere anche figli non ancora nati, oppure minori o interdetti. Questi ultimi possono accettare solo tramite i rappresentanti legali o i loro genitori. La forma della donazione (ad eccezione di quelle di modico valore) è l’atto pubblico, redatto, da un notaio, alla presenza, irrinunciabile, di due testimoni. La donazione però comporta dei rischi, in quanto , pur essendo un contratto irrevocabile, può essere impugnata dagli eredi legittimi, se questi ultimi dovessero ritenere che quel regalo sia ingiusto o lesivo dei loro interessi. La donazione può essere risolta solo con accordo di entrambe le parti. Vi è una deroga solo in caso di sopravvenienza dei figli o in caso di ingratitudine da parte del donatario verso il donante. Si tratta però, in quest’ultimo caso, di reati gravi posti in essere dal donatario e contro il donante o i suoi congiunti...